Adriatica Oli

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Giurisprudenza su responsabilità gestione rifiuti. Il conferente dei rifiuti deve verificare l'iscrizione all'albo del veicolo.

Si prosegue con l’informazione sulle sentenze più interessanti per orientare il produttore/gestore nella corretta gestione del rifiuto.
E’ noto che l’impresa che conferisce i rifiuti ad un soggetto autorizzato al trasporto deve verificare l’iscrizione all’Albo del trasportatore e, con questa pronuncia, viene specificato che è parimenti necessario verificare che il mezzo di trasporto utilizzato sia tra quelli indicati nell’autorizzazione, pena la sua responsabilità ex articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la Sentenza 30 marzo 2023, n. 13310 nei confronti di una ditta che effettuava attività di smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) presenti presso la sua sede, conferendole ad una società autorizzata e iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, la quale però aveva utilizzato per il trasporto dei suddetti rifiuti un veicolo non autorizzato.
In questo caso, secondo i Supremi Giudici sussiste la responsabilità per gestione illecita di rifiuti a carico della società conferente, seppure attenuata ai sensi del comma 4 dell’articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006, in quanto la società cui erano stati conferiti i rifiuti era autorizzata e iscritta all’Albo gestori ambientali ma il veicolo non era tra quelli comunicati.
Come prevede la disciplina del formulario di accompagnamento dei rifiuti (FIR) ex Dm 1° aprile 1998, n. 145 il conferente ha l’onere di verificare la targa del mezzo di trasporto e quindi deve anche controllare che tale veicolo sia tra i mezzi indicati nell’autorizzazione rilasciata al trasportatore.
Verifica autorizzazione trasportatore sentenza_Cass-pen_13310_2023
Fonte Amis Rifiuti