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Smaltimento dei rifiuti sanitari per i veterinari

Molti dei rifiuti prodotti da un ambulatorio veterinario sono del tutto simili a quelli di un qualsiasi studio medico o di un ospedale. Quindi aghi, garze, farmaci e altri tipici rifiuti sanitari. Ma spesso un veterinario deve gestire anche rifiuti particolari, come le carcasse di animali deceduti. Le carcasse richiedono procedure di smaltimento diverse.

Conta anche un aspetto spesso sottovalutato, cioè la differenza tra rifiuto sanitario e sottoprodotto di origine animale.

Vediamo dunque quali obblighi riguardano i professionisti del settore veterinario in materia di rifiuti professionali.

Due normative e due percorsi di gestione

I rifiuti prodotti da una struttura veterinaria non sono tutti uguali davanti alla legge. La maggior parte segue le regole dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, disciplinate dal D.P.R. 254/2003. È lo stesso decreto che si applica anche agli studi medici e agli altri professionisti della sanità (puoi leggere qui per approfondire).

Esiste però un’eccezione importante, specifica del mondo veterinario. Si tratta dei sottoprodotti di origine animale, che oggi rientrano nel Regolamento (CE) 1069/2009. Parliamo per esempio di carcasse di animali intere e di parti anatomiche riconoscibili, provenienti dall’attività clinica o diagnostica. Questi materiali seguono un percorso di smaltimento completamente diverso da quello dei rifiuti sanitari comuni.

Le carcasse degli animali da compagnia

Il Regolamento 1069/2009 suddivide i sottoprodotti di origine animale in tre categorie di rischio. Le carcasse di animali da compagnia rientrano nella categoria 1, quella a rischio più elevato. Nella stessa categoria troviamo le carcasse di animali da zoo e da circo, oltre ad altri materiali specifici a rischio.

Per questi rifiuti non si applica il FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto, ne riparleremo più avanti) previsto per i rifiuti sanitari a rischio infettivo. Serve invece il documento commerciale del Regolamento (CE) 1069/2009, e lo smaltimento avviene tramite incenerimento presso impianti autorizzati. Il trasporto richiede automezzi identificati e, in molti casi, la registrazione presso il Servizio Veterinario dell’ASL competente.

Alla categoria 2 appartengono invece lo stallatico e altri sottoprodotti individuati dal Regolamento (CE) 1069/2009. Alla categoria 3, quella a rischio più basso, appartengono scarti derivati da animali giudicati idonei alla macellazione.

Per l’attività clinica degli studi veterinari contano soprattutto le carcasse e le parti anatomiche di categoria 1, quella relativa agli animali da compagnia.

I rifiuti a rischio infettivo dell’ambulatorio veterinario

Una volta chiarita la specificità di carcasse e sottoprodotti di origine animale, restano da trattare tutti gli altri rifiuti sanitari. Sono quelli che ogni giornata di attività clinica produce normalmente.

Parliamo di aghi da prelievo e da iniezione, garze e tamponi sporchi di sangue, guanti monouso, materiale di sutura, bisturi, cateteri e sacche di raccolta. Se agenti patogeni per l’uomo o per gli animali li contaminano, diventano rifiuti pericolosi a rischio infettivo.

I codici EER per le attività veterinarie

Il capitolo 18 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti prevede una sezione specifica per le attività veterinarie. È il sottocapitolo 18 02, distinto da quello riservato alla sanità umana. Il codice principale è 180202*, per i rifiuti da raccogliere con precauzioni speciali contro le infezioni. L’asterisco indica che si tratta di rifiuti pericolosi. Esistono poi il codice per gli strumenti taglienti non classificati come rifiuti a rischio infettivo, il 180201. C’è infine il codice per i rifiuti non a rischio infettivo, il 180203.

Come accade anche per altre categorie sanitarie, la classificazione dipende dal contesto d’uso più che dal materiale in sé. Un ago inutilizzato non è pericoloso. Lo stesso ago, dopo un prelievo, può diventarlo. Per un approfondimento puoi consultare questo articolo dedicato alla classificazione dei rifiuti sanitari.

Farmaci veterinari, citotossici e stupefacenti

Smaltisci i medicinali scaduti o inutilizzati come rifiuti sanitari, generalmente con il codice EER 180208. I farmaci citotossici e citostatici (EER 180207*), usati per esempio in oncologia veterinaria, richiedono invece contenitori dedicati e lo smaltimento presso impianti autorizzati.

Un capitolo a parte riguarda i medicinali stupefacenti e psicotropi a uso veterinario. Sedativi, anestetici e antidolorifici oppioidi sono infatti soggetti al D.P.R. 309/1990. Impone un registro di carico e scarico e procedure precise per la distruzione dei residui.

Le fiale vuote o parzialmente utilizzate non possono finire nei normali contenitori sanitari. Il veterinario deve rivolgersi al Servizio Farmaceutico dell’ASL, che gestisce la procedura.

Contenitori e tempi di deposito da rispettare

Per i rifiuti a rischio infettivo, gli ambulatori veterinari usano contenitori ADR omologati. Sono gli stessi previsti per l’intero settore sanitario, cioè cartone con sacco interno in plastica, agobox e tanica per i liquidi.

L’agobox raccoglie aghi da prelievo e da iniezione, il cartone le garze e il materiale monouso, la tanica i liquidi biologici. Trovi tutti i dettagli su come sceglierli e usarli in questo articolo dedicato ai contenitori per i rifiuti sanitari.

Tempi di deposito temporaneo

Anche le tempistiche di stoccaggio seguono la regola generale dei rifiuti sanitari a rischio infettivo. Il deposito temporaneo non può superare i 30 giorni, ridotti a 5 se il volume supera i 200 litri. Superare questi limiti costituisce un’infrazione, anche se i contenitori restano chiusi e correttamente stoccati.

Per gli altri rifiuti pericolosi non a rischio infettivo, come i farmaci citotossici, valgono criteri diversi. Si applica l’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, con smaltimento almeno ogni 3 mesi indipendentemente dai volumi. In alternativa puoi scegliere la gestione volumetrica, con deposito fino a 12 mesi entro 30 metri cubi. Di questi, però, non più di 10 metri cubi possono essere di rifiuti pericolosi.

FIR e RENTRI, le novità dal 2026 anche per i veterinari

Anche le strutture veterinarie devono emettere il Formulario di Identificazione del Rifiuto a ogni ritiro di rifiuti pericolosi. Dal 13 febbraio 2025 un nuovo modello a due copie ha sostituito il vecchio formulario cartaceo. La vidimazione digitale avviene tramite il portale RENTRI, accessibile anche senza obbligo di iscrizione formale.

L’esenzione dall’iscrizione al RENTRI

Proprio sull’iscrizione al RENTRI, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto una novità rilevante per il settore. Ora i liberi professionisti non organizzati in forma d’impresa restano fuori dall’obbligo di iscrizione al portale. Rientrano nell’esenzione anche i veterinari con uno studio individuale o un’associazione professionale semplice.

Restano comunque obbligati anche loro a utilizzare il nuovo modello di FIR e a garantirne la vidimazione digitale. Possono farlo accedendo all’area del portale riservata ai produttori non iscritti.

È comunque possibile, e anzi spesso consigliabile, la delega di alcuni adempimenti a un partner esterno autorizzato e qualificato.

Il formato digitale xFIR e il doppio binario

C’è poi la questione del formato digitale xFIR, firmato elettronicamente da produttore, trasportatore e destinatario. La Legge 27 febbraio 2026, n. 26 (Milleproroghe) ha introdotto un doppio binario per la sua adozione. Il formulario cartaceo resta valido fino al 15 settembre 2026 per i soggetti iscritti al RENTRI. Dal 16 settembre 2026, per questi ultimi, scatta l’obbligo del formato digitale xFIR. Solo i professionisti esenti dall’iscrizione, veterinari compresi, continuano a utilizzare il FIR cartaceo senza scadenza.

Chi risponde in caso di controlli?

Il titolare della struttura veterinaria, in quanto considerato il produttore del rifiuto, ne è il primo responsabile. Vale anche se il ritiro e il trasporto passano a un’azienda esterna specializzata. Spetta infatti sempre al veterinario il compito di verificare le autorizzazioni del fornitore del servizio.

È dunque importante controllare che l’operatore sia iscritto all’Albo Gestori Ambientali, con le categorie corrette. Per i rifiuti sanitari il trasportatore deve operare nel rispetto della normativa ADR. Per i sottoprodotti di origine animale, invece, contano la registrazione o il riconoscimento presso il Servizio Veterinario.

Le possibili conseguenze di una gestione irregolare

Le violazioni più frequenti nel settore veterinario riguardano contenitori sbagliati o tempi di deposito superati. Non mancano i casi di FIR assente, incompleto o conservato per un tempo insufficiente. Il quadro sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.P.R. 254/2003 coinvolge tre livelli di responsabilità.

Ci sono sanzioni amministrative pecuniarie per le irregolarità procedurali più comuni. Nei casi più gravi, come l’abbandono di rifiuti pericolosi, scattano anche sanzioni penali. Infine, la responsabilità civile riguarda eventuali danni causati a terzi da una gestione inadeguata.

A questo quadro si aggiungono sanzioni per la violazione degli obblighi di gestione e tracciabilità dei sottoprodotti di origine animale. Anche l’uso improprio di sostanze stupefacenti in ambito veterinario comporta altre conseguenze penali, distinte da quelle ambientali.

Perché conviene affidarsi a un partner esperto?

Gestire tutti gli aspetti della normativa, oltre agli adempimenti ordinari, richiede tempo e aggiornamento costante.

Affidarsi a un gestore specializzato significa poter contare su:

  1. contenitori sempre disponibili e ritiri programmati;
  2. la certezza che la documentazione, FIR compreso, sia sempre corretta e aggiornata;
  3. un riferimento a cui rivolgersi per ogni dubbio sulla corretta classificazione dei rifiuti.

Adriatica Oli segue da tempo cliniche e ambulatori veterinari nelle Marche e in altre zone d’Italia. La sua Divisione ECOsan fornisce i contenitori omologati, pianifica i ritiri e gestisce la parte documentale. Può inoltre indirizzarti verso i canali più corretti per le esigenze legate a carcasse e sottoprodotti di origine animale.

Un partner esperto, affidabile e competente per ogni aspetto della gestione dei rifiuti nella tua struttura veterinaria.