Nel panorama delle strutture sanitarie, gli studi dentistici si distinguono per la produzione di rifiuti caratteristici oltre ai classici materiali a rischio infettivo. Qualche esempio? Amalgama al mercurio, denti estratti, resine, liquidi di sviluppo.
Chi gestisce uno studio odontoiatrico deve quindi conoscere il D.P.R. 254/2003, valido per tutte le professioni sanitarie. Ma deve rispettare anche la normativa europea dedicata al mercurio che riguarda in modo diretto proprio i dentisti.
Ne parleremo nel dettaglio più avanti.
In questo articolo vedremo infatti quali rifiuti produce uno studio dentistico, quali obblighi specifici derivano dall’uso dell’amalgama al mercurio, la documentazione necessaria e le possibili conseguenze di una gestione non conforme dei rifiuti sanitari.
Perché lo studio dentistico è un caso a parte
All’elenco dei rifiuti sanitari comuni a molti altri professionisti sanitari, aghi, garze, guanti, materiale monouso contaminato, per il dentista può aggiungersi, come dicevamo, un altro rifiuto pericoloso: il mercurio.
In questo caso non si tratta dunque di rischio biologico, ma di rischio chimico. E nemmeno di poco conto. Anche minime quantità disperse nell’ambiente possono contaminare acqua, aria e suolo per anni. Il mercurio è inoltre una sostanza tossica che può danneggiare in particolare il sistema nervoso e i reni.
Per questo l’Unione Europea ha dedicato un intero regolamento alla sua gestione in odontoiatria, con obblighi aggiuntivi rispetto alla normale disciplina sui rifiuti sanitari.
Ma andiamo per ordine.
I rifiuti tipici di uno studio dentistico
Prima di entrare nello specifico della normativa, è utile fare una mappatura preliminare dei rifiuti che produce quotidianamente un ambulatorio odontoiatrico.
Rifiuti a rischio infettivo. Comprendono materiali come aghi da anestesia, lame da bisturi, garze intrise di sangue, tamponi, guanti utilizzati durante trattamenti invasivi. Questi rifiuti rientrano nel codice EER 180103* e seguono le stesse procedure previste per qualsiasi altra attività sanitaria.
Puoi trovare ulteriori dettagli in questo articolo: Guida alla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo per i professionisti sanitari
Rifiuti da amalgama dentale. Si tratta di residui, particelle e capsule esauste di amalgama, oltre a denti estratti che contengono ancora otturazioni. Questi rifiuti sono classificati come EER 180110* proprio per la presenza di mercurio.
Rifiuti chimici non infettivi. Liquidi di sviluppo e fissaggio per le radiografie tradizionali, disinfettanti esausti, alcune resine e cementi con componenti potenzialmente tossici.
RAEE odontoiatrici. Possono essere apparecchi radiografici dismessi, strumentazione elettronica di studio, sensori digitali fuori uso. Questi rifiuti seguono la disciplina generale del D.Lgs. 49/2014, che riguarda specificamente i RAEE.
Rifiuti non pericolosi. Materiali da ufficio, imballaggi, dispositivi monouso privi di contatto con sangue o saliva.
Ogni categoria ha un percorso di smaltimento diverso.
Il quadro normativo di riferimento
Il D.P.R. 254/2003 disciplina la classificazione, i contenitori, i tempi di stoccaggio e il trasporto dei rifiuti sanitari. Il Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/2006, integra questa disciplina e stabilisce le sanzioni previste per la violazione delle procedure.
A questo si aggiunge il Regolamento UE 2017/852 sul mercurio, che all’articolo 10 introduce obblighi specifici per l’odontoiatria, relativi all’amalgama dentale. Il regolamento recepisce la Convenzione di Minamata, trattato internazionale per la drastica riduzione dell’uso di mercurio a livello globale.
Nel 2024 il quadro si è ulteriormente inasprito. Il Regolamento UE 2024/1849 ha vietato l’utilizzo dell’amalgama dentale nelle cure odontoiatriche ordinarie a partire dal 1° gennaio 2025, salvo specifiche esigenze cliniche del paziente. Lo stesso regolamento ha stabilito il divieto di importazione e fabbricazione dell’amalgama dal 1° luglio 2026.
Gli obblighi del dentista riguardo amalgama e mercurio
Secondo il quadro normativo che abbiamo descritto, dal 1° gennaio 2019 l’amalgama dentale può essere utilizzata solo in forma incapsulata e pre-dosata.
L’uso del mercurio sfuso è vietato in tutta Europa, mentre in Italia lo era già da tempo per effetto di una normativa nazionale precedente.
Tuttavia molti pazienti conservano ancora otturazioni in amalgama risalenti a decenni fa, quando questo materiale era lo standard per le cure odontoiatriche.
Come si gestisce dunque a livello pratico la presenza di mercurio?
Lo studio deve dotarsi di un separatore di amalgama collegato al sistema di aspirazione, che intercetta le particelle di mercurio prima che finiscano nella rete fognaria.
L’amalgama dentale è inoltre vietata per le cure di denti decidui, per i pazienti sotto i 15 anni e per le donne in gravidanza o allattamento. Eventuali eccezioni, anche in questo caso, possono riguardare esclusivamente specifiche necessità cliniche documentate dal dentista.
I rifiuti di amalgama, residui, capsule esauste, denti contaminati, una volta raccolti devono essere affidati esclusivamente a un’impresa autorizzata alla gestione dei rifiuti.
Inutile dire, ma meglio dirlo lo stesso, che la legge vieta qualsiasi rilascio, diretto o indiretto, di questi materiali nell’ambiente.
I contenitori per i rifiuti e le procedure operative
Per i rifiuti a rischio infettivo, la logica dei contenitori è quella generale in ambito sanitario. Quindi: agobox per aghi e strumenti taglienti, scatola di cartone rigido con sacco interno in plastica per i materiali solidi, tanica per i liquidi biologici.
Ne parliamo più diffusamente in questo articolo.
Invece per l’amalgama servono contenitori dedicati, a tenuta stagna, che generalmente sono forniti insieme al kit del separatore. L’amalgama non va mai mescolata ai rifiuti a rischio infettivo.
Anche i tempi di stoccaggio seguono regole distinte. I rifiuti a rischio infettivo possono restare in deposito temporaneo per un massimo di 30 giorni, ridotti a 5 giorni oltre i 200 litri.
Per l’amalgama e gli altri rifiuti chimici non infettivi valgono invece i criteri generali dell’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, con soglie di tempo e di volume differenti.
Uno dei criteri di gestione del deposito temporaneo prevede l’avvio a smaltimento o recupero almeno ogni tre mesi, a prescindere dai volumi. Ma si può anche scegliere un criterio temporale/volumetrico, che consente il deposito fino a 12 mesi entro un massimo di 30 metri cubi. Di questi, però, non più di 10 metri cubi possono essere costituiti da rifiuti pericolosi. Il limite che viene raggiunto prima fa scattare l’avvio a smaltimento.
Gestione documentale: FIR e RENTRI per lo studio dentistico
Ogni ritiro di rifiuti pericolosi, sia a rischio infettivo sia da amalgama, richiede il Formulario di Identificazione del Rifiuto, con vidimazione digitale obbligatoria tramite il portale RENTRI.
Molti studi dentistici monoprofessionali, non strutturati come impresa, sono esenti dall’iscrizione formale al RENTRI. Devono comunque utilizzare il FIR e garantirne la vidimazione digitale, anche accedendo all’area riservata ai produttori non iscritti.
Il titolare dello studio deve verificare la corretta compilazione del formulario prima del trasporto e conservare la propria copia per almeno tre anni.
Le sanzioni viaggiano su due binari
Il professionista che nel gestire uno studio dentistico viola le norme previste rischia sanzioni su due fronti distinti.
Per i rifiuti sanitari generici valgono le sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.P.R. 254/2003. Si tratta principalmente di multe per stoccaggio irregolare, mancata compilazione del FIR o uso di contenitori non conformi.
Per il mercurio, il D.Lgs. 189/2021 stabilisce importi specifici e più severi. Un dentista che utilizza o rimuove amalgama senza il separatore previsto dalla normativa rischia una sanzione da 4.000 a 20.000 euro.
Stesse sanzioni rischia chi non affida correttamente i rifiuti di amalgama a un’impresa autorizzata.
Infine, l’uso di amalgama non incapsulata o in violazione dei divieti clinici può costare una sanzione da 10.000 fino a 100.000 euro.
Come organizzare la gestione dei rifiuti nello studio odontoiatrico
Alcuni punti essenziali per una corretta gestione dei rifiuti negli studi dentistici di qualunque dimensione:
Verifica del separatore di amalgama. Controlla che sia installato, che sia conforme alla norma EN ISO 11143, con un’efficienza di ritenzione di almeno il 95%, e che venga sottoposto a manutenzione periodica documentata.
Separazione dei flussi. Rifiuti infettivi, rifiuti da amalgama e rifiuti non pericolosi devono avere contenitori distinti, mai in contatto tra loro.
Pianificazione dei ritiri. Concorda con il tuo fornitore del servizio una calendarizzazione basata sui volumi reali prodotti dal tuo studio, per non superare mai i termini di deposito temporaneo.
Documentazione aggiornata. FIR, eventuale registro di carico e scarico, contratti con operatori autorizzati: tutto va conservato e reso disponibile per eventuali controlli.
E infine, un consiglio importante: affidati a un unico interlocutore competente per la gestione complessiva di tutti i rifiuti del tuo studio.
Un partner specializzato fa la differenza
La gestione dei rifiuti in uno studio dentistico richiede competenze normative aggiornate su tutte le diverse tipologie di rifiuti, che prevedono differenti modalità di smaltimento.
Adriatica Oli, tramite la sua Divisione ECOsan, affianca dentisti e studi odontoiatrici nella gestione completa dei rifiuti sanitari. Fornisce i contenitori omologati ADR, organizza i ritiri calendarizzati, cura lo smaltimento presso impianti autorizzati e la gestione della documentazione FIR con vidimazione RENTRI.
Contatta la Divisione ECOsan di Adriatica Oli: un riferimento affidabile per essere in regola con la normativa sui rifiuti sanitari negli studi dentistici, senza troppe distrazioni dal tuo lavoro quotidiano.