
Ristoranti e pizzerie non hanno l’obbligo di indicare ai clienti la provenienza degli ingredienti usati negli alimenti da loro preparati, ma quando lo fanno volontariamente le indicazioni devono essere veritiere e non ingannevoli.
I clienti degli esercizi di ristorazione hanno il diritto di conoscere gli ingredienti utilizzati per la preparazione degli alimenti, ma i ristoratori non hanno nessun obbligo di informarli anche sulla provenienza, a meno che le altre informazioni fornite volontariamente non traggano in inganno: in questo caso scatta l’obbligo di specificare la provenienza.
Gli obblighi di fornire le informazioni sugli alimenti ai consumatori si applicano non solo ai produttori e ai rivenditori, ma anche agli esercizi di ristorazione: bar, ristoranti, pizzerie, chioschi, ecc. [1].
Lo specifico obbligo di legge di informare il consumatore sul luogo di provenienza di alcuni tipi di alimenti non si applica però ai prodotti non preimballati [2], cioè agli alimenti che rientrano in una delle seguenti categorie:
- alimenti consegnati al consumatore senza imballaggio: come avviene tipicamente nei ristoranti o pizzerie dove il cibo viene consumato all’interno del locale;
- alimenti imballati sul luogo di vendita su richiesta del consumatore: è quello che avviene in genere negli esercizi di asporto, nelle pasticcerie.
Se invece, come spesso accade, l’esercizio di ristorazione, oltre a fornire al consumatore alimenti preparati in loco fornisce o vende alimenti prodotti e preimballati altrove, deve adempiere a tutti gli obblighi di informazione previsti dalla legge. È ad esempio il caso dell’olio o del vino non imbottigliati dal ristoratore, ovvero di prodotti alimentari rivenduti in appositi settori del locale e preconfezionati da altri produttori.
Al momento, gli unici obblighi di informazione imposti agli esercizi di ristorazione in merito agli ingredienti riguardano:
- l’elenco degli ingredienti utilizzati in ciascuna preparazione: può essere contenuto nel menù, ma anche in altri elenchi o registri tenuti ben in vista, di facile e diretta consultazione per ciascun consumatore [3];
- l’indicazione degli allergeni, cioè degli ingredienti utilizzati per ciascuna preparazione che possono provocare allergie o intolleranze [4].
Le informazioni sugli alimenti fornite ai consumatori devono sempre essere veritiere, non ingannevoli e non devono trarre in errore il consumatore. Ciò significa che anche quando non è previsto dalla legge uno specifico obbligo ma vi è il rischio che il consumatore possa essere tratto in errore, il responsabile dell’esercizio pubblico deve fornire ogni informazione utile ad evitare questo rischio.
Ciò accade tipicamente quando la denominazione di un alimento servito nel locale (o di un ingrediente utilizzato) riporta chiaramente l’indicazione di un luogo facendo così presumere al consumatore che l’alimento è preparato con ingredienti da lì provenienti: ad esempio se nel menù chiamo una pizza “bufala campana”, oppure un dessert “sorbetto ai limoni di Sicilia”, il ristoratore dovrà specificare chiaramente l’origine della mozzarella o dei limoni nel caso in cui non corrisponda a quello che qualunque consumatore si aspetterebbe, cioè la Campania per la prima e la Sicilia per i secondi.
Altro esempio può essere quello di un locale che vanti come slogan l’utilizzo di soli prodotti italiani: in questo caso sarà obbligatorio indicare gli eventuali ingredienti che non abbiano provenienza italiana.
La violazione dei principi di veridicità e non ingannevolezza delle informazioni ai consumatori può comportare per il ristoratore gravi conseguenze, fino alla contestazione di reati particolarmente gravi e infamanti per un esercizio pubblico, come ad esempio la frode nell’esercizio del commercio [5].
Il consumatore che nutra dei dubbi sull’origine dei prodotti e degli ingredienti può sempre chiedere delucidazioni ai responsabili dell’esercizio e, in caso di dubbi o di palese violazione degli obblighi in materia di informazioni ai consumatori, può chiedere l’intervento dei Nas o dell’ASL affinché accertino il rispetto degli obblighi di legge.
Attenzione si raccomanda di consultare i testi delle citate leggi in quanto l’informativa è esposta in maniera semplificata
[1] Art. 1.3 Reg. (UE) n. 1169/2011.
[2] Art. 44 Reg. (UE) n. 1169/2011.
[3] Art. 16 D.Lgs. n. 109/1992.
[4] Art. 44 Reg. (UE) n. 1169/2011.
[5] Art. 515 cod. pen.
Fonte: Andrea Iurato www.laleggepertutti.it