I piccoli interventi edili sono una parte significativa delle attività di facility management. Anche con semplici lavori di manutenzione, in apparenza perfino banali, chi esegue i lavori produce sempre dei rifiuti da gestire e da smaltire. Per la precisione sono rifiuti speciali, perché derivano da attività professionali, e per questo sono soggetti a norme specifiche.
Chi lavora nel facility management deve quindi padroneggiare i codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), i tempi di stoccaggio temporaneo, le modalità di trasporto e di smaltimento, le responsabilità sui rifiuti e la documentazione da produrre e conservare.
Vediamo uno a uno tutti questi aspetti.
Uno sguardo alle norme sui rifiuti da manutenzione edile
Come per tutte le altre tipologie di rifiuti, in Italia la norma di riferimento è il D.Lgs. 152/2006, cioè il Testo Unico Ambientale (TUA). In particolare, l’articolo 184 distingue tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, e a noi ora interessa la seconda categoria. Come abbiamo già accennato, i materiali di scarto dei lavori edili che un’impresa o un professionista svolge nel corso di un’attività professionale, quindi fuori dall’ambito privato, sono a tutti gli effetti rifiuti speciali.
Nella manutenzione edile, poi, al TUA si affianca un provvedimento specifico, il D.M. 127/2024, cioè il cosiddetto “Decreto Inerti”. Il decreto applica all’edilizia un concetto già presente in altri settori, quello di “End of Waste”. La definizione indica il momento in cui il materiale di scarto, dopo un trattamento specifico, per la legge cessa di essere un rifiuto. Riprenderemo questo concetto più avanti.
Quali rifiuti restano dopo un intervento edile?
Da ogni fase di un lavoro derivano materiali diversi, ciascuno con una propria classificazione. Vediamo quali sono i principali.
Calcinacci, cartongesso, vernici e solventi
Calcinacci e macerie. Sono i rifiuti più comuni, come intonaci, mattoni, piastrelle e calcestruzzo. In genere si tratta di rifiuti non pericolosi, che però si devono comunque gestire come rifiuti speciali.
Cartongesso. Le lastre di scarto derivano da controsoffitti, pareti divisorie o interventi di isolamento. Le lastre si devono raccogliere separatamente, perché il gesso contiene solfati e in determinate condizioni può generare idrogeno solforato, un gas tossico.
Vernici e solventi. Barattoli di pittura, fondi di vernice e diluenti sono un altro rifiuto tipico degli interventi edili. Se siano anche rifiuti pericolosi, oltre che speciali, dipende dalla composizione chimica del prodotto usato.
Imballaggi, terre da scavo e isolanti
Imballaggi dei materiali. Sacchi di cemento, cartoni di piastrelle, film plastici di protezione e simili sono di solito rifiuti non pericolosi.
Terre e rocce da scavo. Anche il terreno di piccoli scavi per fondazioni o sottoservizi si deve trattare come rifiuto, salvo alcune eccezioni previste dalla disciplina sui “sottoprodotti”, che qui non approfondiamo.
Materiali isolanti. Sono per esempio la lana di vetro, la lana di roccia o i pannelli sintetici. Alcuni contengono sostanze per cui si classificano come rifiuti pericolosi.
Il caso dell’amianto
I materiali contenenti amianto sono un caso particolare. Sono fuori uso da diversi anni e restano presenti in coperture, tubazioni e rivestimenti di molti edifici datati. Conviene quindi verificarne la presenza prima di ogni intervento, in particolare negli edifici costruiti prima degli anni ’90. Per la rimozione servono imprese abilitate, iscritte all’Albo Gestori Ambientali nella categoria dedicata alla bonifica, e la bonifica non rientra nella normale manutenzione edile.
I codici EER dei rifiuti da costruzione e demolizione
Il Capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti contiene i codici dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione. Alcuni tra i codici più ricorrenti sono:
- 170101 (cemento)
- 170102 (mattoni)
- 170103 (mattonelle e ceramiche)
- 170107 (miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche)
- 170802 (materiali da costruzione a base di gesso, cioè cartongesso)
- 170504 (terra e rocce, diverse da quelle contenenti sostanze pericolose)
- 170201 (legno)
- 170202 (vetro)
- 170203 (plastica)
- 170411 (cavi diversi da quelli contenenti sostanze pericolose)
- 170904 (rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, non pericolosi)
Alcuni di questi codici possono avere delle cosiddette “voci specchio”, che indicano lo stesso materiale contaminato da sostanze che lo rendono un rifiuto pericoloso. Per esempio il codice 170204* (l’asterisco indica la pericolosità) riguarda “vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati”.
Per vernici e solventi il riferimento è invece il Capitolo 08:
- 080111* (pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose), dove l’asterisco indica anche qui la pericolosità
- 080112 (pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111)
Tempi e limiti del deposito temporaneo dei rifiuti edili
Per la legge, i rifiuti da manutenzione edile possono restare in deposito temporaneo presso il luogo di produzione in attesa del ritiro per lo smaltimento.
L’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 fissa i tempi di questa permanenza. Come per altri rifiuti speciali, anche chi genera rifiuti da manutenzione edile può scegliere fra due criteri.
Il primo criterio prevede l’avvio a smaltimento (o recupero) ogni 3 mesi, senza limiti di volume. Il secondo criterio consente il deposito fino a 12 mesi, ma entro il limite complessivo di 30 metri cubi. Di questi 30 metri cubi non più di 10 possono essere rifiuti pericolosi, da tenere separati dagli altri. Quando si raggiunge uno dei due limiti (quello temporale di 12 mesi o quello volumetrico di 30 metri cubi), bisogna far ritirare i rifiuti.
Documenti e responsabilità per i rifiuti edili
Per trasportare rifiuti speciali serve il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR). Dal 13 febbraio 2025 è in vigore il nuovo modello a due copie, vidimato digitalmente tramite il portale RENTRI.
Per i soggetti iscritti al RENTRI, dal 16 settembre 2026 è entrato a regime l’uso esclusivo del FIR digitale (xFIR).
Bisogna conservare la documentazione per almeno cinque anni, insieme ai registri di carico e scarico nei casi in cui sono previsti.
Chi risponde dei rifiuti edili
Secondo il D.Lgs. 152/2006 il produttore del rifiuto è chi materialmente lo genera, quindi la responsabilità della gestione dei rifiuti spetta all’impresa che esegue i lavori.
Anche il committente ha una parte di responsabilità. In particolare deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa incaricata.
Documentazione e responsabilità, insieme ad altri aspetti generali, compaiono anche nell’articolo Gestire correttamente i rifiuti nelle attività di facility management.
End of Waste e recupero degli inerti
Qualche paragrafo fa abbiamo introdotto il concetto di End of Waste, che si può tradurre in “cessazione della qualifica di rifiuto”.
Una parte consistente dei rifiuti da costruzione può andare a recupero anziché in discarica. La legge stabilisce quindi i criteri tecnici per cui un rifiuto cessa di essere tale e si può considerare un nuovo materiale utilizzabile.
Gli aggregati recuperati
Dai rifiuti recuperati si ottengono aggregati che si possono reimpiegare nell’edilizia, per sottofondi stradali, riempimenti e altri usi tecnici.
Il recupero degli inerti riduce la quantità di rifiuti che finiscono in discarica, l’uso di nuove risorse e di conseguenza l’impatto ambientale complessivo del cantiere.
Cosa rischia chi gestisce male i rifiuti edili?
Chi tratta un rifiuto da manutenzione edile come uno scarto qualsiasi, ignorando le norme su classificazione, deposito e trasporto, si espone alle conseguenze previste dal Testo Unico Ambientale.
Le conseguenze variano a seconda della gravità della violazione. Nei casi più seri, come l’abbandono di rifiuti pericolosi o la mancanza di documentazione, scattano anche sanzioni penali. Alle sanzioni si aggiunge la responsabilità civile per i danni causati a terzi.
Insomma, anche nei piccoli interventi di manutenzione edile è meglio non scherzare con le leggi sulla gestione dei rifiuti.
Come gestire i rifiuti nei piccoli interventi edili
Ecco alcuni punti pratici per gestire in modo corretto ogni intervento di manutenzione edile, anche di piccola entità:
- Separare fin da subito i materiali di scarto. Calcinacci, cartongesso, vernici e imballaggi si devono tenere distinti e raccogliere in contenitori dedicati.
- Verificare la composizione dei materiali rimossi. Negli edifici datati conviene accertare in particolare se c’è amianto prima di avviare i lavori.
- Controllare le schede di sicurezza. Per vernici, solventi e prodotti chimici, dalla scheda di sicurezza (SDS) si ricava la composizione del prodotto, e quindi si capisce se si tratta di rifiuti pericolosi.
- Rispettare i limiti del deposito temporaneo. Pianificando i ritiri si evita di superare le soglie previste.
- Affidarsi a operatori autorizzati. Trasporto e smaltimento si devono affidare a soggetti iscritti alle categorie corrette dell’Albo Gestori Ambientali.
- Conservare tutta la documentazione. La documentazione comprende FIR, registri di carico e scarico dove previsti e contratti con i fornitori del servizio. In caso di controlli, avere tutte le carte in regola e poterle esibire subito è la prima condizione per evitare complicazioni.
E infine il consiglio più importante
Il suggerimento che fa davvero la differenza è affidarti a un operatore specializzato con esperienza comprovata.
Adriatica Oli segue le aziende di facility management lungo l’intera filiera di gestione dei rifiuti, dal contenitore giusto per ogni scarto fino al conferimento in impianti autorizzati allo smaltimento e al recupero.
Adriatica Oli è il partner da avere al tuo fianco nel prossimo cantiere.