
E’ noto che l’impresa che conferisce i rifiuti ad un soggetto autorizzato al trasporto deve verificare l’iscrizione all’Albo del trasportatore
e, con questa pronuncia, viene specificato che è parimenti necessario verificare che il mezzo di trasporto utilizzato sia tra quelli indicati
nell’autorizzazione, pena la sua responsabilità ex articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la Sentenza 30 marzo 2023, n. 13310 nei confronti di una ditta che effettuava attività di smaltimento
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) presenti presso la sua sede, conferendole ad una società autorizzata e iscritta all’Albo nazionale
gestori ambientali, la quale però aveva utilizzato per il trasporto dei suddetti rifiuti un veicolo non autorizzato.
In questo caso, secondo i Supremi Giudici sussiste la responsabilità per gestione illecita di rifiuti a carico della società conferente, seppure attenuata
ai sensi del comma 4 dell’articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006, in quanto la società cui erano stati conferiti i rifiuti era autorizzata e iscritta all’Albo
gestori ambientali ma il veicolo non era tra quelli comunicati.
Come prevede la disciplina del formulario di accompagnamento dei rifiuti (FIR) ex Dm 1° aprile 1998, n. 145 il conferente ha l’onere di verificare
la targa del mezzo di trasporto e quindi deve anche controllare che tale veicolo sia tra i mezzi indicati nell’autorizzazione rilasciata al trasportatore.
Per ogni approfondimento si rinvia alla sentenza allegata di seguito:
Verifica autorizzazione trasportatore sentenza_Cass-pen_13310_2023
Fonte Amis Rifiuti